Servizi di trasporto
Grafici e tabelle con indicatori di dettaglio relativi ai servizi del trasporto aereo vengono presentati nelle sottosezioni:
Normativa di riferimento e funzioni ART
- a livello eurounitario, il regolamento (UE) n. 1008/2008 disciplina la prestazione dei servizi aerei dell’Unione europea, che prevede, la possibilità , in deroga al principio di libera prestazione dei servizi, di imporre oneri di servizio pubblico (OSP) “esclusivamente nella misura necessaria a garantire che [su una determinata rotta] siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità , regolarità , tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale”. Tale regolamento, prevede due regimi distinti: il cosiddetto “OSP limitato” che consiste nel conferimento a un vettore, attraverso la stipula di specifico contratto di servizio, di un diritto esclusivo (con o senza compensazione) a operare su una determinata rotta; tuttavia, laddove almeno un vettore aereo esprimesse la propria volontà di garantire il servizio sulla rotta senza esclusività e compensazione, l’accesso alla stessa deve rimanere aperto a qualsiasi vettore che rispetti le condizioni dell’OSP (il cosiddetto “OSP aperto”). Attualmente, sono imposti OSP su alcuni collegamenti da e per le regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e Toscana;
- inoltre, il regolamento (CE) n. 261/2004 regola i diritti dei passeggeri nel trasporto aereo e il relativo Organismo nazionale responsabile (NEB) è individuato nell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), che risulta autoritĂ competente anche in relazione all’applicazione del regolamento (CE) n. 1008/2008, mentre all’ART sono attribuite le funzioni in materia di definizione non giurisdizionale delle controversie (ADR)1.
Note
1 A partire dal 28 febbraio 2023 l’AutoritĂ ha iniziato a esercitare le sue funzioni per la risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra utenti e operatori di diversi servizi, tra cui quello del trasporto su aereo, ai sensi dell’art. 10 della l. n. 118/2022. PiĂą in generale, tuttavia, ai sensi della normativa nazionale ed eurounitaria, sono le compagnie aeree ad essere considerate utenti dell’aeroporto; anche a beneficio di queste ultime, l’AutoritĂ si occupa, tra l’altro, di garantire l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle diverse infrastrutture. Inoltre, secondo quanto previsto dai modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, nell’ambito della consultazione tra gestori e compagnie aeree, l’AutoritĂ risolve le controversie in merito alla determinazione dei diritti aeroportuali.