Trasporto aereo

Trasporto aereo Infrastruttura

Infrastrutture aeroportuali

Il settore aeroportuale è il primo ad essere stato oggetto della regolazione ART, nel 2014. La cornice regolatoria principale è definita dai modelli di regolazione dei diritti aeroportuali1 (cioè le tariffe pagate dalle compagnie aree e dai passeggeri) di cui alla delibera n. 38/2023, già esito di successive revisioni rispetto ai primi modelli approvati (delibera n. 64/2014, delibera n. 92/2017). La delibera n. 38/2023, prevede due modelli, il modello A o B, da applicare agli aeroporti in base alle soglie di traffico raggiunte nei 5 anni precedenti il c.d. “anno ponte” del periodo tariffario, definito secondo la Misura 1.3 dell’atto regolatorio:

  • il Modello A, che si applica agli aeroporti con un traffico superiore a 1 milione di passeggeri in almeno uno dei 5 anni (con specifiche misure semplificative per gli aeroporti che non hanno superato i 5 milioni di passeggeri annui in ciascuno dei 5 anni);
  • il Modello B che si applica agli aeroporti con un traffico pari o inferiore a 1 milione di passeggeri in ciascuno dei 5 anni.

 


Nel 2024 risultano 45 scali aeroportuali italiani aperti al traffico commerciale, ripartiti in Figura 51 in base alla citata delibera n. 38/2023, in: Modello A (17 aeroporti), Modello A con semplificazioni (14 aeroporti), e Modello B (14 aeroporti).

Con un numero di movimenti di aeromobili negli aeroporti italiani pari a 1,4 mln circa, il 2024 risulta essere il primo anno caratterizzato dal pieno recupero rispetto ai livelli pre-Covid.

Da un’analisi dei dati economici su un campione di gestori costituito dalle società di gestione per le quali, con riferimento ad almeno un aeroporto, trova applicazione il Modello A senza semplificazioni, si evince che tale campione, nel 2023, ha accolto l’86% del totale dei passeggeri. Nel 2024, il peso delle attività aviation2 del campione sul totale dei ricavi è, in media, pari al 65%.


Note

1 Ai sensi della Misura 10.1 della delibera n. 38/2023 i diritti aeroportuali sono definiti quali prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell’aeroporto, per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all’atterraggio, al decollo, all’illuminazione, al parcheggio degli aeromobili, alle operazioni relative ai passeggeri ed alle merci (articolo 2, punto 4, della Direttiva 2009/12/CE), nonché all’utilizzo delle infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e di uso esclusivo (art.72, comma 1, lettera d, del d.l. n. 1/2012).

2 Al netto di alcuni servizi minori, le attività aviation (o c.d. “aeroportuali”) possono essere considerate come le attività o prodotti regolati, afferenti a prestazioni erogate dal gestore aeroportuale a fronte del pagamento dei relativi diritti e dei corrispettivi soggetti a regolazione tariffaria per disposizione legislativa e/o regolamentare (e.g. approdo e partenza, imbarco passeggeri, imbarco e sbarco merci). Le attività non aviation (o “accessorie”) possono essere considerate come le attività o prodotti di natura commerciale non rientranti tra le attività regolate, fornite dal gestore aeroportuale all’interno del sedime aeroportuale (e.g. ricavi per servizi di costruzione, contributi in conto impianto e conto esercizio); si veda a tale proposito il par. 27.6, punti 1 e 2, della delibera n. 38/2023.

Open Data

Di seguito i dataset relativi al report in formato aperto: