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Trasporto aereo

Trasporto aereo Servizi di trasporto

Servizi di trasporto

Grafici e tabelle con indicatori di dettaglio relativi ai servizi del trasporto aereo vengono presentati nelle sottosezioni:


Normativa di riferimento e funzioni ART

  • a livello eurounitario, il regolamento (UE) n. 1008/2008 disciplina la prestazione dei servizi aerei dell’Unione europea, che prevede, la possibilità, in deroga al principio di libera prestazione dei servizi, di imporre oneri di servizio pubblico (OSP) “esclusivamente nella misura necessaria a garantire che [su una determinata rotta] siano prestati servizi aerei di linea minimi rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, tariffazione o capacità minima, cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale”. Tale regolamento, prevede due regimi distinti: il cosiddetto “OSP limitato” che consiste nel conferimento a un vettore, attraverso la stipula di specifico contratto di servizio, di un diritto esclusivo (con o senza compensazione) a operare su una determinata rotta; tuttavia, laddove almeno un vettore aereo esprimesse la propria volontà di garantire il servizio sulla rotta senza esclusività e compensazione, l’accesso alla stessa deve rimanere aperto a qualsiasi vettore che rispetti le condizioni dell’OSP (il cosiddetto “OSP aperto”). Attualmente, sono imposti OSP su alcuni collegamenti da e per le regioni Calabria, Sardegna, Sicilia e Toscana;
  • inoltre, il regolamento (CE) n. 261/2004 regola i diritti dei passeggeri nel trasporto aereo e il relativo Organismo nazionale responsabile (NEB) è individuato nell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), che risulta autorità competente anche in relazione all’applicazione del regolamento (CE) n. 1008/2008, mentre all’ART sono attribuite le funzioni in materia di definizione non giurisdizionale delle controversie (ADR)1.

Note

1 A partire dal 28 febbraio l’Autorità ha iniziato a esercitare le sue funzioni per la risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra utenti e operatori di diversi servizi, tra cui quello del trasporto su aereo, ai sensi dell’art. 10 della l. n. 118/2022. Più in generale, tuttavia, ai sensi della normativa nazionale ed eurounitaria, sono le compagnie aeree ad essere considerate utenti dell’aeroporto; anche a beneficio di queste ultime, l’Autorità si occupa, tra l’altro, di garantire l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle diverse infrastrutture. Inoltre, secondo quanto previsto dai modelli di regolazione dei diritti aeroportuali, nell’ambito della consultazione tra gestori e compagnie aeree, l’Autorità risolve le controversie in merito alla determinazione dei diritti aeroportuali.