Aree di servizio e sosta
Oltre all’attività di gestione/realizzazione delle tratte autostradali concesse, i concessionari autostradali svolgono anche quelle definite nell’ambito del sistema tariffario ART come “accessorie”, ossia quelle attività collegate allo sfruttamento commerciale delle aree e delle pertinenze autostradali relative alle tratte oggetto di concessione, non correlate alla circolazione dei veicoli, ivi compresi: (i) servizi di distribuzione carbolubrificanti, di GNC e di GNL; (ii) servizi di ricarica dei veicoli elettrici e attività commerciali e ristorative nelle aree di servizio; (iii) cavidotti; (iv) segnaletica e pannelli informativi; (v) servizi tecnologici e informativi.
La principale di queste attività è rinconducibile ai servizi di rifornimento di carbolubrificanti e ai servizi di ristorazione (cd. servizi oil e non oil) forniti all’interno delle 473 aree di servizio autostradali, distribuite territorialmente come rappresentato nella mappa riportata di seguito.
I servizi forniti in tali aree, qualora non erogati direttamente dai concessionari autostradali, sono affidati da questi in (sub)concessione a soggetti terzi, con procedure trasparenti e competitive, a partire dall’entrata in vigore della l. n. 498/19921.
A fronte dell’affidamento di tali servizi, i subconcessionari sono tenuti a pagare un corrispettivo (c.d. royalties) ai concessionari autostradali, generalmente proporzionale al fatturato derivante dallo sfruttamento commerciale della singola area di servizio. Poco più di un terzo dei ricavi dell’attività accessoria sono relativi alle attività di erogazione del carburante, mentre i restanti due terzi concernono tutti i rimanenti servizi offerti all’interno di tali aree, con assoluta prevalenza dell’attività di ristoro e bar2.
Note
1 L’art. 37, comma 2, lettera g), del d.l. n. 201/2011, nel disciplinare le specifiche competenze dell’Autorità nel settore autostradale, attribuisce a quest’ultima, tra l’altro, anche il compito di “definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali”. L’ART ha esercitato questa competenza, avviando il procedimento di definizione di tali schemi di bandi con la delibera n. 77/2021, conclusosi con la delibera n. 1/2023.
2 Parte di questi corrispettivi, per delle percentuali pari, a seconda dei casi, al 2%, 5% e 20%, dovevano essere, fino al 2011, corrisposti dai concessionari ad ANAS a titolo di canone annuo di sub concessione; dal 1° ottobre 2012 tali proventi sono di competenza del MIT.