Impianti interconnessi
Oltre alla rete ferroviaria, un altro elemento infrastrutturale del trasporto ferroviario sono gli impianti interconnessi alla rete.
In Italia, gli impianti interconnessi alla rete nazionale o regionale (escluse le reti isolate) mappati dall’Autorità sono 585.
Di questi, circa 2/3 sono impianti di servizio (definiti come impianti nei quali vengono forniti i servizi ferroviari di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 112/2015) soggetti alla regolazione dell’Autorità. Poco più di 1/3 degli impianti interconnessi, invece, sono raccordi di proprietà di soggetti privati, adibiti esclusivamente alle attività del proprietario, che li utilizza per la movimentazione di merci di sua proprietà, e pertanto sono esclusi dall’ambito dell’applicazione della regolazione ART, ad accezione di alcuni specifici aspetti.
Il database di ART non include le stazioni ferroviarie passeggeri.
La delibera n. 95/2023 prevede una regolazione economica semplificata per gli impianti di servizio ferroviario definiti di tipologia B, oltre a ulteriori criteri di orientamento dei corrispettivi ai costi e specifici obblighi di contabilità regolatoria per quelli afferenti alla tipologia A1.
La delibera n. 130/2019 stabilisce misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari interconnessi alle reti ferroviarie di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. n. 112/20152.
Nei grafici riportati sopra sono rappresentati gli impianti interconnessi, per tipologia di attività svolta. Gli impianti non attivi e la maggior parte di quelli industriali sono esclusi dall’ambito dell’applicazione delle regolazione, fatta eccezione per alcuni specifici aspetti.
Note
1 Cfr. Misura 38 ex delibera n. 95/2023, che fa riferimento a: (i) impianti o servizi tra loro non sostituibili sull’infrastruttura ferroviaria nazionale; (ii) stazioni passeggeri, limitatamente ad alcuni servizi; (iii) ulteriori impianti e servizi gestiti da società del gruppo FS o altri gruppi aventi posizione dominante nello specifico mercato; (iv) ulteriori impianti e servizi per i quali verrà accertato, previa applicazione della procedura di market power test, l’esistenza di significativo potere di mercato.
2 Tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti a tali misure di regolazione i gestori dell’infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all’infrastruttura ferroviaria.