Trasporto ferroviario

Trasporto ferroviario Impianti interconnessi

Impianti interconnessi

Oltre alla rete ferroviaria, un altro elemento infrastrutturale del trasporto ferroviario sono gli impianti interconnessi alla rete.


 


In Italia, gli impianti interconnessi alla rete nazionale o regionale (escluse le reti isolate) mappati dall’Autorità sono 585.

Di questi, circa 2/3 sono impianti di servizio (definiti come impianti nei quali vengono forniti i servizi ferroviari di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 112/2015) soggetti alla regolazione dell’Autorità. Poco più di 1/3 degli impianti interconnessi, invece, sono raccordi di proprietà di soggetti privati, adibiti esclusivamente alle attività del proprietario, che li utilizza per la movimentazione di merci di sua proprietà, e pertanto sono esclusi dall’ambito dell’applicazione della regolazione ART, ad accezione di alcuni specifici aspetti.

Il database di ART non include le stazioni ferroviarie passeggeri.

La delibera n. 95/2023 prevede una regolazione economica semplificata per gli impianti di servizio ferroviario definiti di tipologia B, oltre a ulteriori criteri di orientamento dei corrispettivi ai costi e specifici obblighi di contabilità regolatoria per quelli afferenti alla tipologia A1.

La delibera n. 130/2019 stabilisce misure concernenti l’accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari interconnessi alle reti ferroviarie di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), e comma 4, del d.lgs. n. 112/20152.

Nei grafici riportati sopra sono rappresentati gli impianti interconnessi, per tipologia di attività svolta. Gli impianti non attivi e la maggior parte di quelli industriali sono esclusi dall’ambito dell’applicazione delle regolazione, fatta eccezione per alcuni specifici aspetti.


Note

1 Cfr. Misura 38 ex delibera n. 95/2023, che fa riferimento a: (i) impianti o servizi tra loro non sostituibili sull’infrastruttura ferroviaria nazionale; (ii) stazioni passeggeri, limitatamente ad alcuni servizi; (iii) ulteriori impianti e servizi gestiti da società del gruppo FS o altri gruppi aventi posizione dominante nello specifico mercato; (iv) ulteriori impianti e servizi per i quali verrà accertato, previa applicazione della procedura di market power test, l’esistenza di significativo potere di mercato.

2 Tra i quali rientrano anche i soggetti responsabili della prestazione dei servizi svolti negli stessi. Sono inoltre soggetti a tali misure di regolazione i gestori dell’infrastruttura, i proprietari degli impianti di servizio, nonché i richiedenti allaccio all’infrastruttura ferroviaria.