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Trasporto aereo

Trasporto aereo Infrastruttura

Infrastrutture aeroportuali

Normativa di riferimento e regolazione ART

La direttiva 2019/12/CE definisce il quadro normativo europeo riguardante i diritti aeroportuali1 (cioè le tariffe pagate dalle compagnie aree e dai passeggeri) ed è stata recepita in Italia dal d.l. 1/2012 (artt. da 71 a 82). Le competenze in materia sono attribuite ad ART, tra l’altro, dalla legge istitutiva (d.l. 201/2011, art. 37); dal 2019, tali competenze sono state estese anche agli aeroporti di Roma, Milano e Venezia.

La cornice regolatoria principale è definita dai modelli di regolazione dei diritti aeroportuali (delibera n. 38/2023), già esito di tre successive revisioni rispetto ai primi modelli approvati (delibera n. 64/2014, delibera n. 92/2017 e delibera n. 136/2020).

Il settore aeroportuale è il primo ad essere stato oggetto della regolazione ART, nel 2014, quando sono stati adottati, con delibera n. 64/2014, i tre modelli di regolazione dei diritti aeroportuali (di seguito: modelli), successivamente revisionati nell’ambito dei procedimenti conclusi con la delibera n. 92/2017 e, successivamente, con delibera n. 38/2023.

L’atto di regolazione da ultimo approvato è articolato all’interno di un unico documento, che contiene al suo interno, oltre alle misure di carattere generale, due soli modelli, le cui soglie di traffico sono valutate nei 5 anni precedenti l’anno ponte del periodo tariffario, come di seguito indicato:

  • il Modello A, che si applica agli aeroporti con un traffico superiore a 1 milione di passeggeri in almeno uno dei 5 anni (con specifiche misure semplificative per gli aeroporti che non hanno superato i 5 milioni di passeggeri annui in ciascuno dei 5 anni);
  • il Modello B che si applica agli aeroporti con un traffico pari o inferiore a 1 milione di passeggeri in ciascuno dei 5 anni.

 


Gli scali aeroportuali italiani aperti al traffico commerciale sono 45 e, all’interno della Mappa riportata nei report di cui sopra, sono categorizzati in: modello A, che trova applicazione per 15 aeroporti, modello A con semplificazioni, per 13 aeroporti, e modello B, per 17 aeroporti.

Il numero di movimenti negli aeroporti italiani nel 2022, pari a 1,2 mln circa, è aumentato del 68,7% rispetto all’anno precedente. Il confronto con il 2019 restituisce uno scostamento in contrazione del -14%.

Da un’analisi dei dati economici su un campione di gestori costituito dalle società di gestione per le quali, con riferimento ad almeno un aeroporto, trova applicazione il Modello A senza semplificazioni, si evince che tale campione, nel 2022, ha accolto l’82% del totale dei passeggeri.

Nel 2022, il peso delle attività aviation2 del campione sul totale dei ricavi, che è in media pari al 71%, oscilla, per singolo gestore, da un minimo del 53% a un massimo dell’80%.


Note

1 Ai sensi della Misura 10.1 della delibera n. 38/2023 i diritti aeroportuali sono definiti quali prelievi riscossi a favore del gestore aeroportuale e pagati dagli utenti dell’aeroporto, per l’utilizzo delle infrastrutture e dei servizi che sono forniti esclusivamente dal gestore aeroportuale e che sono connessi all’atterraggio, al decollo, all’illuminazione, al parcheggio degli aeromobili, alle operazioni relative ai passeggeri ed alle merci (articolo 2, punto 4, della Direttiva 2009/12/CE), nonché all’utilizzo delle infrastrutture centralizzate, dei beni di uso comune e di uso esclusivo (art.72, comma 1, lettera d, del d.l. n. 1/2012).

2 Le attività aviation (o “aeroportuali”) possono essere approssimate come le attività o prodotti regolati, che si riferiscono a prestazioni erogate dal gestore aeroportuale a fronte del pagamento dei diritti aeroportuali e dei corrispettivi soggetti a regolazione tariffaria per disposizione legislativa e/o regolamentare. Le attività non aviation (o “accessorie”), sono quelle attività o prodotti non regolati, afferenti a prestazioni di natura commerciale non rientranti tra le attività regolate, fornite dal gestore aeroportuale all’interno del sedime aeroportuale, ancorché prodotte fuori dallo stesso, agli utenti dell’aeroporto in gestione, ai passeggeri o ad altri soggetti, per le quali sono possibili da parte dello stesso gestore forme di controllo sull’accesso alle infrastrutture. Le attività aviation possono essere approssimate con quanto rappresentato al paragrafo 27.6, punto 1, dell’allegato A alla delibera n. 38/2023 (ad esempio, approdo e partenza, imbarco passeggeri, imbarco e sbarco merci), per le attività non aviation si rimanda al medesimo paragrafo, punto 2 (ad esempio, pubblicità, parcheggi, attività commerciali). La somma delle attività aviation e quelle non aviation può non coincidere con il valore della produzione, in quanto quest’ultimo può comprendere ricavi di altra natura (p. es. ricavi per servizi di costruzione, contributi in conto impianto e conto esercizio).